- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI
- FINALITA' - SCOPO SOCIALE
- ATTIVITA' PRINCIPALI
- ATTIVITA' SECONDARIE
- I SOCI
- ESERCIZIO SOCIALE
- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- ASSEMBLEA
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE
- SEGRETARIO
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- PERSONALE
- PATRIMONIO
- RISORSE FINANZIARIE
- ANNO FINANZIARIO - RENDICONTO CONSUNTIVO ANNUALE
- SCIOGLIMENTO ANTICIPATO
- MODIFICHE STATUTARIE
- RINVIO
ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE INSIEME - ONLUS", con sede legale in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n.31.
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria, adottata a norma di legge ed in conformità del presente statuto.
L'Associazione, che non ha fini di lucro ed ha per fine l'esclusivo perseguimento di finalità di assistenza sociale, ha per scopo lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza, dell'assistenza e del sostegno a persone svantaggiate, con particolare riferimento ai bambini delle zone di Chernobyl e Kinshasa, eventualmente in collaborazione con altre Associazioni aventi il medesimo scopo sociale. L'Associazione, che è costituita a carattere volontario, è apartitica e si atterrà al principio della gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dai propri aderenti ma potrà avvalersi, laddove necessario, dell'opera di dipendenti retribuiti per attività istituzionali, ivi compresa l'eventuale esecuzione di iniziative realizzate con finanziamenti pubblici (nazionali, regionali, comunitari, di organismi internazionali, di banche di sviluppo, di enti locali e simili) sul territorio nazionale o all'estero. Per esigenze di particolare rilevanza, ma comunque di breve durata, il personale dipendente può essere scelto anche tra i soci; in tal caso il socio sarà sospeso dall’elettorato attivo e passivo e, qualora rivesta o venga eletto ad una carica sociale, dovrà rassegnare le dimissioni con immediatezza.
L'Associazione si attiene a principi di democraticità (parità tra i soci) ed elettività delle cariche sociali.
Il domicilio degli associati, per quel che concerne i rapporti con l'Associazione, si intende eletto presso la sede sociale a tutti gli effetti di legge.
L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale ed impiega eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Nei rapporti con terzi l’Associazione utilizzerà sempre e comunque la denominazione: ”Associazione Insieme – ONLUS”.
ART.2 - FINALITA' - SCOPO SOCIALE
L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. e dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e degli art.14 e ss. c.c., ha per fine sociale esclusivo il perseguimento di obiettivi di assistenza sociale, ed in particolare:
- promuovere servizi rivolti alle comunità e alle persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio di attività dell’Associazione;
- curare attivamente la formazione tecnica, scientifica, culturale e professionale delle persone e/o comunità coinvolte nelle attività dell’Associazione;
- promuovere ed attuare interventi di tipo culturale per favorire la crescita e l’integrazione nella società di riferimento;
- promuovere, studiare, realizzare, gestire iniziative a carattere socio-sanitario per i cittadini di collettività estere in Italia o nel Paese di origine, attraverso lo svolgimento di attività di assistenza e beneficenza dirette al miglioramento delle condizioni di vita di persone svantaggiate a causa di precarie condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, sanitarie, familiari, nutrizionali ed igieniche, compresi i cittadini di collettività estere in Italia o nel Paese di origine, con particolare riferimento ai bambini di Chernobyl, di Kinshasa, nonchè alle persone in forte disagio sociale del territorio.
ART. 3 - ATTIVITA' PRINCIPALI
In conformità ai principi ed alle finalità esposti all'articolo 2, le attività dell'associazione si estrinsecano nel:
- promuovere iniziative di assistenza a carattere tecnico - socio - sanitario;
- promuovere e/o gestire programmi e progetti di istruzione e informazione anche a distanza al fine di favorire la valorizzazione di tutti gli aspetti umani, psicologici e operativi dei soggetti assistiti;
- promuovere, agevolare e sostenere, attraverso attività educative e formative basate sul volontariato, l'inserimento lavorativo dei giovani;
- promuovere progetti di sostegno, sviluppo e cooperazione internazionale (in Africa, Bielorussia, Sud America, etc. );
- sostenere gli operatori religiosi e laici in terra di missione;
- organizzare incontri di studio, seminari, conferenze attinenti allo scopo dell'associazione;
- cooperare con altre ONLUS, ONG, Enti Pubblici e privati, Società, Associazioni, Fondazioni, in Italia ed all’Estero, in attività di cooperazione, interventi di emergenza e di educazione allo sviluppo ed alla salute;
- operare per migliorare il rispetto dell'uomo per l'uomo e per l'ambiente.
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse con quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 490/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio indicato al successivo articolo 4.
L'Associazione potrà perseguire la finalità di promuovere anche la raccolta di aiuti umanitari destinati a soddisfare le necessità di popolazioni italiane, comunitarie e/o extra comunitarie colpite da gravi calamità naturali e/o causate dall'uomo.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà articolarsi in "Nuclei" per singoli progetti.
ART. 4 - ATTIVITA' SECONDARIE
L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività connesse a quelle istituzionali:
- raccolta differenziata di materiale riciclabile;
- convenzioni con Enti Pubblici e privati per servizi di qualsiasi genere e natura;
- organizzazione occasionale e per fini autopromozionali di manifestazioni di natura ricreativa e/o culturale;
- recupero e miglioramento del territorio;
- gestione di case, ambienti e luoghi per soggiorni provvisori, per favorire la socializzazione, la formazione umana ed il recupero psico - fisico - sociale delle persone.
ART. 5 - I SOCI
Possono diventare soci sia le persone fisiche (purchè maggiorenni), sia le persone giuridiche italiane e straniere, che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e la cui domanda scritta, indirizzata al Presidente, venga accolta secondo le modalità più avanti indicate.
La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda. Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, può autorizzare temporaneamente, in attesa della determinazione del Consiglio, la semplice partecipazione dell'aspirante socio alle riunioni dell'Associazione.
I motivi dell'eventuale diniego di ammissione devono essere riportati chiaramente sulla scheda di richiesta di ammissione.
Le delibere di ammissione e di non ammissione sono inappellabili.
Al termine della procedura di cui sopra, l'aspirante socio deve versare a pena di decadenza, entro una settimana dalla comunicazione di ammissione, la quota di iscrizione fissata dall'assemblea dei soci; la posizione dell'aspirante socio sarà pertanto regolarizzata e questi diverrà, in conseguenza del pagamento, socio a tutti gli effetti.
Nel rispetto del principio di democraticità, tutti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali sono attribuite dal rispettivo Organo, fatta eccezione per il primo mandato, in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.
Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci, eccezion fatta per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono anche essere esterni.
Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.
Sono previsti i seguenti tipi di soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori;
d) Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano formalmente alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo, o sono indicati come tali in sede di costituzione e le cui domande si intendono pertanto automaticamente accettate. Essi partecipano attivamente e continuativamente al perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che condividono le finalità dell'Associazione, possiedono i requisiti indicati dall'Assemblea e la cui domanda di adesione viene accettata secondo le modalità sopra indicate. Essi assicurano la disponibilità a partecipare, quando richiesti, alle attività operative dell’Associazione.
Sono Soci Sostenitori coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, si obbligano a fornire un contributo esclusivamente economico all’attività
dell’Associazione. Le modalità di adesione sono analoghe a quelle previste per i Soci Ordinari.
Sono Soci Onorari coloro che vengono ammessi all'Associazione per gli alti meriti acquisiti nel campo di attività dell'Associazione.
La qualità di socio, prevista a tempo illimitato, si perde:
- dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- decadenza;
- radiazione;
- decesso.
L'esclusione del socio per decadenza o radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, contro i soci per:
- assenza prolungata e ingiustificata dalla vita dell'Associazione;
- comportamenti contrari agli scopi ed ai principi informatori dell'Associazione;
- inadempimento dei doveri inerenti alla qualità di socio o agli impegni assunti verso l'Associazione.
I soci radiati possono ricorrere, a mezzo raccomandata A.R. al Presidente, contro la decisione alla prima Assemblea utile, sia essa ordinaria o straordinaria.
Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, nè rivalutabili.
In caso di dimissioni, radiazione o decadenza di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione, se non viene richiesta la sua restituzione con lettera raccomandata al Presidente entro tre mesi dall'interruzione del rapporto.
Solo i soci fondatori ed ordinari hanno diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci. Ogni socio in assemblea può essere portatore di deleghe secondo quanto definito al successivo articolo 8.
Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione degli associati alla Associazione; il rapporto associativo e le modalità di associazione vengono uniformemente disciplinate al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo.
ART. 6 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo di ogni anno.
In corrispondenza di ogni esercizio è fatto obbligo di redigere il Rendiconto Annuale.
ART.7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente/Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
ART. 8 - ASSEMBLEA
L'assemblea, regolarmente costituita, è sovrana e rappresenta la universalità degli associati. Le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e dal presente statuto, obbligano tutti i soci ed i loro aventi causa, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea si compone dei soci fondatori, dei soci ordinari ed onorari (questi ultimi senza diritto di voto).
L'Assemblea può essere ordinaria oppure straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il termine suddetto potrà essere portato a sei mesi.
Spetta all'Assemblea:
- approvare il programma generale di attività;
- approvare o rigettare entro il 30 aprile di ciascun anno il rendiconto annuale e la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità delle quote che i soci sono tenuti a versare annualmente all'Associazione;
- eleggere e/o sostituire i componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei Probiviri;
- deliberare su eventuale ricorso presentato da un socio che è stato radiato. La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- redigere, modificare, revocare i regolamenti interni (il primo può essere redatto dall'Organo costituente);
- deliberare sulla destinazione degli utili/avanzi di gestione agli scopi istituzionali, a fondi, riserve, capitale durante la vita dell'Associazione.
L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno solare, ed in sessione straordinaria a richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatta da almeno un quinto dei soci.
La convocazione viene effettuata con avviso, affisso nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'adunanza e recante l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione, nonchè degli argomenti da trattare.
Nell'avviso di convocazione devono essere fissati il luogo, la data e l'ora in cui tenere l'adunanza in seconda convocazione qualora alla prima non si presentasse un numero sufficiente di soci. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 48 ore dopo la prima.
In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea devono essere prese a maggioranza semplice e con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice e con la presenza di almeno la metà dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da altro socio. Ogni socio può essere portatore di un numero di deleghe non superiore al 10% degli aventi diritto al voto.
Per delibere concernenti le modifiche allo Statuto deve essere convocata un'assemblea straordinaria e devono essere presenti/rappresentati almeno tre quinti degli associati degli associati dei soci aventi diritto al voto ed un voto favorevole pari ad una maggioranza di due terzi dei soci presenti/rappresentati.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:
a) i soci ordinari che siano in regola con i versamenti delle quote associative;
b) i soci fondatori.
Hanno altresì diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci onorari ed i soci sostenitori.
Di ciascuna riunione dell'Assemblea viene redatto verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente, che potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.
Le nomine alle cariche sociali, se non avvengono per acclamazione unanime, si fanno a schede segrete e in caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età. Le prime nomine avranno luogo in sede di atto costitutivo.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente, in difetto di che l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.
L'Assemblea può eleggere un Presidente onorario.
ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non minore di 3 e non maggiore di 7 eletti dall'Assemblea e scelti per almeno un terzo tra i soci fondatori e per la restante parte tra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo è eletto per un quadriennio, rimanendo comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
Il Consiglio può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi(otto anni).
I componenti del Consiglio Direttivo, che cessino dalla carica nel corso del mandato, possono essere sostituiti per cooptazione del Consiglio Direttivo stesso, sottoponendo la surroga alla ratifica della prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo elegge Presidente, Vicepresidente e Segretario.
Spettano al Consiglio Direttivo tutte le facoltà e i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.
Il Consiglio Direttivo determina i compiti, i poteri e le facoltà del Segretario per la gestione e l'Amministrazione ordinaria della Associazione, che avverrà comunque sotto il controllo e la vigilanza del Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- convocare l'Assemblea e sottoporre alla sua approvazione il Rendiconto annuale e la Relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- adottare nel quadro del programma stabilito dall'Assemblea tutte le deliberazioni necessarie a realizzare le attività della Associazione;
- impartire agli altri organi della Associazione le direttive di carattere generale per le attività da compiere;
- ammettere nuovi soci, radiare o dichiarare decaduti quelli incorsi in mancanze;
- esercitare ogni altro potere o compito che non sia riservato per legge al Presidente o all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque una volta ogni tre mesi.
La convocazione è fatta con avviso, affisso nella apposita bacheca nella sede sociale, almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione e recante l'indicazione del giorno, dell'ora del luogo della convocazione e degli argomenti da trattare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei suoi membri. Ogni componente del Consiglio è portatore di una sola delega. La carica nel Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di probiviro e di revisore dei conti.
Qualora ritenuto opportuno, in vista dell’assunzione di decisioni operative di particolare rilievo,il Consiglio Direttivo può essere allargato, a titolo consultivo e senza diritto di voto, a tutti i Soci Fondatori.
ART. 10 - IL PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art.9, per un quadriennio, rimanendo comunque in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente:
- presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- promuove e coordina l'attività della Associazione;
- sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, all'amministrazione del patrimonio, alla gestione dei mezzi finanziari della Associazione;
- adotta i provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma della Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento viene sostituito, in tutte le sue attribuzioni, dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente assolve i compiti attribuitigli dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza formalmente comunicata o impedimento.
ART.11 - SEGRETARIO
Al Segretario spettano tutte le facoltà ed i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria della Associazione stabiliti dal Consiglio Direttivo. In particolare spetta al Segretario dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del segretario, le sue funzioni vengono esercitate dal Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre effettivi più eventuali supplenti. Essi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
La carica di probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Al Collegio dei probiviri sono affidati i seguenti compiti:
- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento su eventuali ricorsi presentati da soci per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decidere urgentemente sulla radiazione di soci deferiti dal Consiglio Direttivo. La loro decisione è deliberata alla prima Assemblea utile. Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti ed attività.
ART.13– IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre effettivi più due supplenti. Essi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
ART.14 - PERSONALE
All'acquisizione diretta del personale occorrente per lo svolgimento delle attività, il Consiglio Direttivo può provvedere mediante:
- utilizzazione nelle forme più opportune di soci volontari, in possesso della qualificazione e delle autorizzazioni necessarie;
- conferimento di incarichi temporanei;
- assunzioni dirette sempre a titolo temporaneo.
ART.15 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Associazione può essere costituito da beni mobili e immobili.
In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio, al netto di eventuali impegni di spesa consolidati, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque a fini di pubblica utilità, coerenti con le finalità istituzionali, come precisato al successivo articolo 17 - Scioglimento Anticipato.
ART. 16 - RISORSE FINANZIARIE
La Associazione provvede agli oneri per il conseguimento delle finalità indicate nel presente statuto e per il suo funzionamento mediante:
a) contributi volontari e quote ordinarie dei soci; dette quote sono stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
b) contributi volontari di soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento di tali finalità;
c) somme corrisposte da soggetti pubblici e privati a titolo di anticipazioni di spese, a fronte di prestazione da essi richieste;
d) convenzioni, liberalità, lasciti e donazioni di terzi o associati, contribuzioni volontari ed elargizioni straordinarie;
e) contributi di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da attività secondarie;
g) rendite del proprio patrimonio.
Per il raggiungimento dei fini sociali la Associazione potrà effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie necessarie, tenendo conto della sua caratteristica essenziale di Associazione di volontariato priva di scopi di lucro.
ART.17 - ANNO FINANZIARIO - RENDICONTO CONSUNTIVO ANNUALE
Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto annuale. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
Lo schema del Rendiconto annuale, unitamente alla Relazione del Consiglio Direttivo, deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dei conti dell'esercizio finanziario.
Al verificarsi di particolari esigenze, il Rendiconto può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in conformità a quanto previsto dal Codice Civile.
E' fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi o riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 18 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO
Lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione possono essere deliberati dall'Assemblea soltanto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'Assemblea straordinaria appositamente convocata, a cui debbono partecipare almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento, tutto il patrimonio esistente dovrà essere devoluto a favore di altre associazioni ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 19 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purchè le varianti, le aggiunte e le modifiche siano approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti/rappresentati all'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, a cui debbono partecipare/farsi rappresentare almeno tre quinti dei soci aventi diritto al voto.
ART. 20 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
FIRMATO LAMI, BELTRAMI F., PAPINI, FRENNA, TURI, ANGELINI, NISINI, PAPIRI, RAVIZZA D., BELTRAMI P., FERRARA NOTAIO.